Licenziamento per giustificato motivo


Quando si parla di licenziamento, bisogna distinguere due ipotesi diverse e simili solo all’apparenza: parliamo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Entrambi i casi portano alla perdita del posto di lavoro, ma per cause assai differenti e quindi con conseguenze diverse. Infatti nel primo caso il lavoratore perde il posto di lavoro per cause che non hanno a che vedere col proprio comportamento (es. crisi dell’azienda) e nel secondo, invece, per cause che attengono direttamente al suo comportamento.

Scopriamo meglio quindi quali sono le differenze fra i due tipi di licenziamento.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste in quella categoria di licenziamento che viene effettuata per necessità dell’azienda.

In sostanza, si tratta dei casi in cui l’azienda affronta scenari come una crisi, la riduzione del personale a causa di un problema nel settore, la riorganizzazione generale dell’attività aziendale con taglio di una unità o più unità produttive, esternalizzazione del servizio o addirittura chiusura dell’azienda e via dicendo.

In questi casi, è chiaro che i dipendenti coinvolti nei tagli e nei licenziamenti non hanno alcun tipo di responsabilità per la perdita del posto di lavoro.

In questi casi spetta al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento è necessario per poter conseguire le finalità dell’impresa; dovrà anche dimostrare che i lavoratori che perdono il posto non possono essere reimpiegati in altro modo all’interno dell’azienda (infatti la regola generale in questi casi è che il lavoratore venga adibito ad altre mansioni o al lavoro in un altro reparto).

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo 

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo consiste in una tipologia di licenziamento disciplinare, che occorre, quindi, quando a determinare la causa del licenziamento è il comportamento del dipendente che viola obblighi del suo contratto di lavoro o che compie atti gravi che ledono la fiducia verso il datore di lavoro.

Si distingue dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo perché ha come oggetto una inadempienza da parte del lavoratore, quindi una causa che è direttamente relativa al lavoratore e non a necessità aziendali o al datore di lavoro.

L’inadempimento deve essere di non scarsa importanza e di rilevante interesse per il datore di lavoro (quindi deve ledere un interesse rilevante), altrimenti non è possibile esercitarlo. Non solo.

Il licenziamento in questione necessita di un preavviso, in quanto non si tratta di un caso così grave come il licenziamento in tronco (ovvero per giusta causa). Il rapporto di fiducia fra lavoratore e datore di lavoro è leso ma non in modo tale da comportare una fine senza preavviso del rapporto stesso.

Per esempio sono casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo i casi di negligenza del lavoratore, magari ripetuta nel tempo; lo scarso rendimento sul posto di lavoro, la mancata custodia colposa di beni dell’azienda, e via dicendo.

Anche l’assenza ingiustificata sul posto di lavoro può essere alla base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo anche se più spesso è alla base di un licenziamento per giusta causa.


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